Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 4 mar 2014
Oggetto e ambito di applicazione
1. Fatte salve le norme in materia di ammissibilità di cui agli articoli da 65 a 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o stabilite sulla base di tali articoli, il presente regolamento stabilisce norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione in relazione alle seguenti categorie di spese:
a)
costi del personale;
b)
spese d'ufficio e amministrative;
c)
spese di viaggio e soggiorno;
d)
costi per consulenze e servizi esterni; e
e)
spese per attrezzature.
2. Gli Stati membri che partecipano al comitato di sorveglianza di un programma di cooperazione possono stabilire di comune accordo la non ammissibilità, nell'ambito di uno o più assi prioritari, delle spese rientranti in una o più categorie tra quelle elencate al paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2014:481:oj#art-1