Art. 5

Revisioni di dati

In vigore dal 4 mar 2014
Revisioni di dati 1.   Gli Stati membri informano la Commissione (Eurostat) di eventuali revisioni previste dei dati trasmessi a norma dell', paragrafo 2, almeno una settimana prima della diffusione dei dati riveduti nello Stato membro interessato. 2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati riveduti al più tardi entro una settimana dalla loro diffusione. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché i dati riveduti trasmessi alla Commissione (Eurostat) siano coerenti con l'insieme di dati trasmessi a norma dell', paragrafo 2.
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