Art. 2

Definizioni

In vigore dal 4 mar 2014
Definizioni Si applicano le definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1260/2013. Ai fini del presente regolamento si applicano inoltre le seguenti definizioni: a)   «età» a una data determinata (data di riferimento o data dell'evento): l'intervallo di tempo che intercorre tra la data di nascita e la data determinata, espresso in anni compiuti; b)   «paese di nascita» di un individuo: il paese di dimora abituale (entro le frontiere attuali, se l'informazione è disponibile) della madre di tale individuo al momento del parto o, in mancanza di tale dato, il paese (entro le frontiere attuali, se l'informazione è disponibile) in cui è avvenuta la nascita; c)   «paese di nascita della madre»: il «paese di nascita» della madre; d)   «cittadinanza»: lo specifico vincolo giuridico tra un individuo e lo Stato di appartenenza, acquisito per nascita o naturalizzazione, tramite dichiarazione, opzione, matrimonio o altre modalità, a seconda della legislazione nazionale; e)   «ordine di nascita vitale»: l'ordine numerico della nascita vitale registrato in relazione a tutti i precedenti nati vivi della madre; f)   «mese dell'evento»: il mese civile in cui si è verificato l'evento; g)   «anno di nascita»: l'anno civile in cui si è verificata la nascita; h)   «Stato membro»: un paese membro dell'Unione europea al termine dell'anno di riferimento.
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