Art. 8

Trattamento dei dati

In vigore dal 26 feb 2014
Trattamento dei dati La Commissione è responsabile dello sviluppo, della custodia, della gestione e del mantenimento delle risorse informatiche necessarie per ricevere, immagazzinare ed eseguire il trattamento dei dati o delle informazioni sulle infrastrutture per l’energia comunicati alla Commissione ai sensi del presente regolamento. La Commissione assicura inoltre che le risorse informatiche di cui al primo comma garantiscano la riservatezza dei dati e delle informazioni comunicati alla Commissione a norma del presente regolamento.
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