Art. 11
Riesame
In vigore dal 26 feb 2014
Riesame
Entro il 31 dicembre 2016, la Commissione riesamina l’applicazione del presente regolamento e ne presenta i risultati in una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Nel riesame la Commissione prende in considerazione tra l’altro:
a)
l’eventualità di estendere l’ambito di applicazione del presente regolamento:
i)
all’estrazione di gas, petrolio e carbone;
ii)
alle stazioni di testa per il gas naturale compresso;
iii)
a ulteriori tipi di stoccaggio dell’elettricità; e
b)
la questione se sia opportuno o meno abbassare le soglie per gli impianti di energie rinnovabili.
Nell’esaminare queste opzioni, la Commissione tiene conto della necessità di garantire un equilibrio tra l’aumento degli oneri amministrativi e i benefici derivanti dall’acquisizione di informazioni supplementari.
Storico versioni
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