Art. 11

Riesame

In vigore dal 26 feb 2014
Riesame Entro il 31 dicembre 2016, la Commissione riesamina l’applicazione del presente regolamento e ne presenta i risultati in una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Nel riesame la Commissione prende in considerazione tra l’altro: a) l’eventualità di estendere l’ambito di applicazione del presente regolamento: i) all’estrazione di gas, petrolio e carbone; ii) alle stazioni di testa per il gas naturale compresso; iii) a ulteriori tipi di stoccaggio dell’elettricità; e b) la questione se sia opportuno o meno abbassare le soglie per gli impianti di energie rinnovabili. Nell’esaminare queste opzioni, la Commissione tiene conto della necessità di garantire un equilibrio tra l’aumento degli oneri amministrativi e i benefici derivanti dall’acquisizione di informazioni supplementari.
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