Art. 1

In vigore dal 26 feb 2014
Il regolamento (UE) n. 510/2011 è così modificato: 1) all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   A decorrere dal 2020 il presente regolamento fissa un obiettivo di 147 g CO2/km per le emissioni medie dei veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell’Unione, misurato in conformità al regolamento (CE) n. 715/2007 e relative disposizioni di attuazione, e tecnologie innovative.»; 2) all’, è aggiunto il paragrafo seguente: «4.   L’articolo 4, l’articolo 8, paragrafo 4, lettere b) e c), l’articolo 9 e l’articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e c), non si applicano a un costruttore responsabile, assieme a tutte le imprese ad esso collegate, per un numero di veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell’Unione inferiore a 1 000 unità nel precedente anno civile.»; 3) all’articolo 11, paragrafo 3, l’ultima frase è soppressa; 4) l’articolo 12 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Su richiesta di un fornitore o un costruttore, si considerano i risparmi di CO2 realizzati attraverso l’uso di tecnologie innovative o di una combinazione di tecnologie innovative (“pacchetti tecnologici innovativi”). Il contributo totale di tali tecnologie alla riduzione dell’obiettivo per le emissioni specifiche di un costruttore può giungere ad un massimo di 7 g CO2/km.»; b) al paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «2.   Entro il 31 dicembre 2012, la Commissione adotta mediante atti di esecuzione disposizioni dettagliate in vista di una procedura volta ad approvare le tecnologie innovative o i pacchetti tecnologici innovativi di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento. Tali disposizioni dettagliate sono conformi a quanto disposto dall’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 443/2009 e si basano sui seguenti criteri per le tecnologie innovative:»; 5) l’articolo 13 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Entro il 31 dicembre 2015, la Commissione riesamina le emissioni specifiche e le modalità ivi definite, nonché altri aspetti del presente regolamento al fine di stabilire gli obiettivi in materia di emissioni di CO2 per i veicoli commerciali leggeri nuovi nel periodo successivo al 2020. A tale riguardo, la valutazione del tasso di riduzione necessario è in linea con gli obiettivi a lungo termine dell’Unione in materia di clima e con le implicazioni per lo sviluppo di tecnologie, efficaci sotto il profilo dei costi, intese a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente i risultati di tale riesame. La relazione contiene opportune proposte di modifica del presente regolamento, compresa l’eventuale definizione di un obiettivo realistico e raggiungibile, sulla base di una valutazione d’impatto esauriente che esaminerà il mantenimento della competitività dell’industria dei veicoli commerciali leggeri e del relativo indotto. In sede di sviluppo di tali proposte, la Commissione assicura che esse siano quanto più neutre possibile sotto il profilo della concorrenza e socialmente eque e sostenibili.»; b) il paragrafo 6 è così modificato: i) il secondo comma è soppresso; ii) il quarto comma è sostituito dai due commi seguenti: «La Commissione determina, mediante atti di esecuzione, i parametri di correlazione necessari per tener conto di eventuali cambiamenti nella procedura di regolamentazione delle prove per la misurazione delle emissioni specifiche di CO2 di cui al regolamento (CE) n. 715/2007 e al regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (*1). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 15, e alle condizioni di cui agli articoli 16 e 17, al fine di adeguare le formule stabilite all’allegato I, avvalendosi della metodologia adottata in conformità al primo comma, garantendo nel contempo un rigore analogo delle prescrizioni in termini di riduzione per i costruttori e i veicoli di utilità diversa nell’ambito delle vecchie e nuove procedure di prova. (*1)  Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).»;" 6) all’articolo 14 è aggiunto il paragrafo seguente: «2   bis. Qualora il comitato di cui al paragrafo 1 non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.»; 7) all’allegato I, punto 1, è aggiunta la lettera seguente: «c) a decorrere dal 2020: dove: M = massa del veicolo in chilogrammi (kg) M0 = valore adottato a norma dell’articolo 13, paragrafo 5 a = 0,096.».
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