Art. 1

In vigore dal 26 feb 2014
Il regolamento (CE) n. 774/94 è così modificato: 1) gli articoli 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 7 La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme necessarie per la gestione dei regimi contingentali di cui al presente regolamento e, se del caso: a) le disposizioni atte a garantire la natura, la provenienza e l’origine del prodotto; b) le disposizioni relative al riconoscimento del documento che consente la verifica delle garanzie di cui alla lettera a); e c) le disposizioni per il rilascio e la durata di validità dei titoli d’importazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 8 ter, paragrafo 2. Articolo 8 Per rispettare gli impegni internazionali e qualora i volumi e le altre condizioni dei regimi contingentali di cui al presente regolamento siano adeguati dal Parlamento europeo e dal Consiglio o dal Consiglio, in particolare a seguito di una decisione del Consiglio volta a concludere un accordo con uno o più paesi terzi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 8 bis riguardo alle conseguenti modifiche del presente regolamento.»; 2) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 8 bis 1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 8 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 9 aprile 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 3.   La delega di potere di cui all’articolo 8 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 8 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 8 ter 1.   La Commissione è assistita dal Comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall’articolo 229 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. 3.   Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o almeno un quarto dei membri del comitato lo richieda. (*1)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che istituisce un’organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671)." (*2)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»."
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Art. 1 Regolamento (UE) 2014/252 — Testo vigente | Portale Normativo