Art. 36

Disposizioni transitorie

In vigore dal 26 feb 2014
Disposizioni transitorie 1.   Per agevolare la transizione dal regime previsto nel regolamento (CEE) n. 1601/91 al regime istituito dal presente regolamento, è conferito alla Commissione il potere di adottare, se del caso, atti delegati conformemente all’ per adottare misure intese a modificare o derogare al presente regolamento, le quali rimangono in vigore sino al 28 marzo 2018. 2.   I prodotti vitivinicoli aromatizzati che non soddisfano i requisiti del presente regolamento ma che sono stati ottenuti in conformità del regolamento (CEE) n. 1601/91 prima del 27 marzo 2014 possono essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte. 3.   I prodotti vitivinicoli aromatizzati conformi agli articoli da 1 a 6 e all’ del presente regolamento che sono stati prodotti prima del 27 marzo 2014 possono essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte, a condizione che siano conformi al regolamento (CEE) n. 1601/91 in relazione a tutti gli aspetti non disciplinati dagli articoli da 1 a 6 e dall’ del presente regolamento.
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