Art. 36
Disposizioni transitorie
In vigore dal 26 feb 2014
Disposizioni transitorie
1. Per agevolare la transizione dal regime previsto nel regolamento (CEE) n. 1601/91 al regime istituito dal presente regolamento, è conferito alla Commissione il potere di adottare, se del caso, atti delegati conformemente all’ per adottare misure intese a modificare o derogare al presente regolamento, le quali rimangono in vigore sino al 28 marzo 2018.
2. I prodotti vitivinicoli aromatizzati che non soddisfano i requisiti del presente regolamento ma che sono stati ottenuti in conformità del regolamento (CEE) n. 1601/91 prima del 27 marzo 2014 possono essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte.
3. I prodotti vitivinicoli aromatizzati conformi agli articoli da 1 a 6 e all’ del presente regolamento che sono stati prodotti prima del 27 marzo 2014 possono essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte, a condizione che siano conformi al regolamento (CEE) n. 1601/91 in relazione a tutti gli aspetti non disciplinati dagli articoli da 1 a 6 e dall’ del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:251:oj#art-36