Art. 13

Monitoraggio e valutazione

In vigore dal 26 feb 2014
Monitoraggio e valutazione 1.   La Commissione trasmette annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sull’attuazione del Programma, incluso sul conseguimento degli obiettivi e sui risultati. Sono comprese informazioni sulla cooperazione e sul coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri e sulla coerenza e la complementarità con altri pertinenti programmi e azioni a livello di Unione. La Commissione divulga costantemente, anche sui pertinenti siti web, i risultati delle iniziative sostenute nell’ambito del Programma al fine di rafforzare la trasparenza sull’utilizzo dei fondi. 2.   La Commissione effettua una valutazione approfondita del Programma e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio: a) entro il 31 dicembre 2017, una relazione intermedia di valutazione indipendente sul conseguimento degli obiettivi di tutte le azioni, i risultati e gli impatti, l’efficacia e l’efficienza dell’uso delle risorse e il valore aggiunto del Programma per l’Unione, ai fini della decisione sul rinnovo, sulla modifica o sulla sospensione delle azioni; la valutazione intermedia esamina inoltre il margine di semplificazione, la coerenza interna ed esterna del Programma e il sussistere della pertinenza di tutti gli obiettivi del Programma, nonché il contributo delle azioni alle priorità dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; tiene altresì conto dei risultati della valutazione del conseguimento degli obiettivi del programma Hercule II; b) entro il 31 dicembre 2021, una relazione di valutazione finale sul conseguimento degli obiettivi del Programma, compreso il suo valore aggiunto; inoltre, gli impatti a lungo termine e la sostenibilità degli effetti del Programma sono valutati per contribuire a un’eventuale decisione di rinnovo, modifica o sospensione di un successivo Programma. 3.   Tutti i paesi partecipanti e gli altri beneficiari forniscono alla Commissione tutti i dati e le informazioni necessari per aumentare la trasparenza e la responsabilità e per consentire il monitoraggio e la valutazione del Programma, anche per quanto riguarda la cooperazione e il coordinamento, di cui ai paragrafi 1 e 2.
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Monitoraggio e valutazione (Art. 13 Regolamento (UE) 2014/250) — Testo vigente | Portale Normativo