Art. 3
Funzionamento di SFC2014
In vigore dal 25 feb 2014
Funzionamento di SFC2014
1. La Commissione, le autorità designate dagli Stati membri in conformità dell'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), dell'articolo 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 1305/2013, nonché gli enti cui sono stati delegati i compiti che spettano a tali autorità, inseriscono le informazioni della cui trasmissione sono responsabili ed eventuali aggiornamenti nel sistema SFC2014.
2. Qualsiasi trasmissione di informazioni alla Commissione è verificata e presentata da una persona diversa dalla persona che ha inserito i dati finalizzati a tale trasmissione. Tale separazione di funzioni è supportata da SFC 2014 o dai sistemi d'informazione per il controllo e la gestione dello Stato membro direttamente collegati a SFC2014.
3. Gli Stati membri nominano, a livello nazionale o regionale, o sia a livello nazionale che regionale, una o più persone responsabili della gestione dei diritti di accesso a SFC2014, incaricate di:
a)
identificare gli utenti che chiedono l'accesso, verificando che tali utenti siano impiegati dall'organizzazione;
b)
informare gli utenti in merito ai loro obblighi atti a tutelare la sicurezza del sistema;
c)
verificare il diritto degli utenti al livello di privilegio richiesto in relazione ai compiti e alla posizione gerarchica;
d)
chiedere la cessazione dei diritti di accesso laddove essi non siano più necessari o giustificati;
e)
segnalare tempestivamente casi sospetti di eventi che potrebbero compromettere la sicurezza del sistema;
f)
garantire la costante accuratezza dei dati per l'identificazione dell'utente segnalando eventuali modifiche;
g)
prendere le necessarie precauzioni in materia di protezione dei dati e riservatezza commerciale, in conformità delle norme dell'Unione e nazionali;
h)
informare la Commissione di qualsiasi cambiamento avente un impatto sulla capacità delle autorità degli Stati membri o degli utenti di SFC2014 di assolvere alle responsabilità di cui al paragrafo 1 o sulla loro capacità personale di assolvere alle responsabilità di cui alle lettere da a) a g).
4. Gli scambi dei dati e le transazioni recano un firma elettronica obbligatoria in conformità della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Gli Stati membri e la Commissione riconoscono l'efficacia giuridica delle firme elettroniche utilizzate in SFC2014 per lo scambio dei dati e la loro ammissibilità come prova nei procedimenti giudiziari.
Le informazioni trattate mediante SFC 2014 rispettano la tutela della vita privata e dei dati personali per le persone fisiche e di quelli commerciali per le persone giuridiche, a norma della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), della direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), della direttiva 1995/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e del regolamento (CE) n. 45/2001.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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