Art. 1

In vigore dal 25 feb 2014
Il regolamento (UE) n. 1031/2010 è così modificato: 1) all’articolo 10, paragrafo 2, dopo il secondo comma sono inseriti i commi seguenti: «Nel periodo 2014-2016 il volume di quote da mettere all’asta in un dato anno, calcolato in base al primo o al secondo comma, è ridotto della quantità di quote indicata per l’anno in questione nella seconda colonna della tabella riportata nell’allegato IV. Laddove nel 2014 non sia possibile distribuirlo su un periodo di oltre 9 mesi, il volume della riduzione previsto nell’allegato IV è diminuito di 100 milioni di quote e, successivamente, della stessa quantità per ciascun trimestre dell’anno. In tal caso i volumi della riduzione per il 2015 e per il 2016 sono adattati di conseguenza in porzioni uguali. Nel periodo 2019-2020 il volume di quote da mettere all’asta in un dato anno, calcolato in base al primo o al secondo comma, è maggiorato della quantità di quote indicata per l’anno in questione nella terza colonna della tabella riportata nell’allegato IV. Per lo Stato membro che applica l’articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE e fatto salvo detto articolo, paragrafo 2, prima frase, la quantità totale di quote da mettere all’asta in un dato anno, una volta applicato l’adeguamento indicato nella seconda colonna della tabella riportata nell’allegato IV, non è inferiore alla quantità di quote da assegnare a titolo gratuito per un periodo transitorio agli impianti di produzione di energia elettrica nel medesimo anno. Ove necessario, la quantità totale di quote che lo Stato membro che applica l’articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE è tenuto a mettere all’asta in un dato anno del periodo 2014-2016 è maggiorata di conseguenza. Purché maggiorata secondo quanto previsto nella frase precedente, la quantità totale di quote da mettere all’asta è successivamente ridotta per assicurare la conformità della distribuzione ai criteri stabiliti nel primo comma. I volumi delle quote da mettere all’asta indicati nella seconda e nella terza colonna della tabella riportata nell’allegato IV sono adattati in funzione di dette maggiorazioni e riduzioni.»; 2) all’articolo 32, paragrafo 1, l’ultima frase è sostituita dalla seguente: «Tuttavia, nel periodo dal 2014 al 2016 il volume di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE vendute in una singola asta condotta da tali piattaforme non è inferiore a 2 milioni di quote.»; 3) dopo l’allegato III è aggiunto il seguente allegato: «ALLEGATO IV Adeguamenti dei volumi di quote (in milioni) da mettere all’asta nel periodo 2013-2020, di cui all’articolo 10, paragrafo 2 Anno Volume della riduzione Volume della maggiorazione 2013 2014 400 2015 300 2016 200 2017 2018 2019 300 2020 600 »
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Art. 1 Regolamento (UE) 2014/176 — Testo vigente | Portale Normativo