Art. 1

In vigore dal 21 feb 2014
L’articolo 35 del regolamento (CE) n. 555/2008 è modificato come segue: 1) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Entro il 1o marzo di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione delle misure previste dai loro programmi di sostegno di cui alla parte II, titolo I, capo II, sezione 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) durante l’esercizio finanziario precedente. Le relazioni elencano e descrivono le misure per le quali è stato erogato il contributo unionale nell’ambito dei programmi di sostegno. Gli Stati membri presentano alla Commissione le relazioni utilizzando il modulo di cui agli allegati V e VI del presente regolamento. Le informazioni contenute nelle relative tabelle si riferiscono, per ogni anno, alle misure previste dal programma di sostegno: a) una dichiarazione delle spese, per esercizio finanziario, già sostenute nel corso del periodo di programmazione, che in nessun caso superano il massimale di bilancio assegnato allo Stato membro in applicazione dell’allegato VI del regolamento (UE) n. 1308/2013; b) stime delle spese per gli esercizi finanziari successivi fino al termine del periodo previsto per l’attuazione del programma di sostegno, nei limiti del massimale di bilancio assegnato allo Stato membro in applicazione dell’allegato VI del regolamento (UE) n. 1308/2013 e in linea con la versione più aggiornata del programma trasmesso in applicazione dell’articolo 3 del presente regolamento. (*1)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).»;" 2) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Entro il 1o marzo 2014 e, per la seconda volta, entro il 1o marzo 2017, gli Stati membri presentano alla Commissione una valutazione dei costi e dei benefici dei programmi di sostegno, con indicazioni su come sia possibile accrescerne l’efficienza. Gli Stati membri presentano alla Commissione le valutazioni utilizzando il modulo di cui agli allegati V e VI. Inoltre, nelle conclusioni figurano i seguenti elementi: — C1 : valutazione dei costi e dei benefici del programma di sostegno, — C2 : indicazioni su come sia possibile accrescere l’efficienza del programma.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2014:168:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo