Art. 2
Fissazione e concessione dell’aiuto
In vigore dal 20 feb 2014
Fissazione e concessione dell’aiuto
1. Ai fini dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 229/2013, la Grecia stabilisce nell’ambito del programma l’importo dell’aiuto da concedere a ogni prodotto per ovviare alla distanza, all’insularità e alla posizione ultraperiferica, tenendo conto:
(a)
dei fabbisogni specifici delle isole minori e di precisi requisiti qualitativi;
(b)
dei flussi di scambio tradizionali con i porti della Grecia continentale e fra le isole del Mar Egeo;
(c)
delle implicazioni economiche degli aiuti previsti;
(d)
se del caso, della necessità di non intralciare le possibilità di sviluppo delle produzioni locali;
(e)
per quanto riguarda i costi aggiuntivi specifici relativi al trasporto, i costi intermedi per rotture di carico connessi alle operazioni di approvvigionamento delle isole minori;
(f)
per quanto riguarda i costi aggiuntivi specifici dovuti alla trasformazione locale, delle dimensioni ridotte del mercato e della necessità di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti nelle isole minori in questione.
2. Non sono concessi aiuti per l’approvvigionamento di un’isola minore in prodotti che abbiano già beneficiato del regime specifico di approvvigionamento in un’altra isola minore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2014:181:oj#art-2