Art. 10
Fissazione di un quantitativo massimo per domanda di titolo
In vigore dal 20 feb 2014
Fissazione di un quantitativo massimo per domanda di titolo
Nella misura strettamente necessaria per evitare perturbazioni dei mercati delle isole minori o azioni di carattere speculativo in grado di nuocere gravemente al buon funzionamento del regime specifico di approvvigionamento, le autorità competenti possono fissare un quantitativo massimo per domanda di titolo.
Le autorità competenti informano senza indugio la Commissione in merito ai casi di applicazione del presente articolo.
La comunicazione di cui al articolo è effettuata conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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