Art. 2
Riesame dei prodotti fitosanitari
In vigore dal 18 feb 2014
Riesame dei prodotti fitosanitari
1. In conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 entro il 31 dicembre 2014 gli Stati membri modificano o revocano all’occorrenza le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti acido S-Abscissico come sostanza attiva.
Entro tale data essi verificano in particolare che siano rispettate le condizioni di cui all’allegato I del presente regolamento, ad eccezione di quelle riportate nella colonna di tale allegato relativa alle disposizioni specifiche, e che il titolare dell’autorizzazione possieda o abbia accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva 91/414/CEE, conformemente alle condizioni di cui all’articolo 13, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva e all’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente acido S-Abscissico come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, tutte iscritte entro il 30 giugno 2014 nell’elenco di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri, in conformità dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in base a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenuto conto della colonna relativa alle disposizioni specifiche dell’allegato I del presente regolamento. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto soddisfa le condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
In base a quanto stabilito, gli Stati membri:
a)
nel caso di un prodotto contenente acido S-Abscissico come unica sostanza attiva, modificano o revocano all’occorrenza l’autorizzazione entro il 31 dicembre 2015; oppure
b)
nel caso di un prodotto contenente acido S-Abscissico come una di più sostanze attive, modificano o revocano all’occorrenza l’autorizzazione entro il 31 dicembre 2015 oppure entro il termine, se successivo, fissato per tale modifica o revoca nell’atto o negli atti di approvazione della sostanza o delle sostanze in questione o della loro inclusione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
Storico versioni
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