Art. 1

In vigore dal 14 feb 2014
In deroga all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1290/2013, sono ammissibili al finanziamento dell'impresa comune Bioindustrie, per le azioni nel settore delle bioindustrie diverse dalle azioni di innovazione, solo le seguenti tipologie di partecipanti: a) piccole e medie imprese; b) istituti di istruzione secondaria o superiore; c) organizzazioni senza scopo di lucro, incluse quelle che annoverano tra i propri obiettivi principali lo svolgimento di attività di ricerca o sviluppo tecnologico; d) il Centro comune di ricerca; e) organizzazioni internazionali di interesse europeo.
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