Art. 1
In vigore dal 14 feb 2014
In deroga all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1290/2013, sono ammissibili al finanziamento dell'impresa comune Bioindustrie, per le azioni nel settore delle bioindustrie diverse dalle azioni di innovazione, solo le seguenti tipologie di partecipanti:
a)
piccole e medie imprese;
b)
istituti di istruzione secondaria o superiore;
c)
organizzazioni senza scopo di lucro, incluse quelle che annoverano tra i propri obiettivi principali lo svolgimento di attività di ricerca o sviluppo tecnologico;
d)
il Centro comune di ricerca;
e)
organizzazioni internazionali di interesse europeo.
Storico versioni
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