Art. 1

Definizioni

In vigore dal 13 feb 2014
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per «garanzia»: obbligo giuridico esplicitamente documentato di un garante di coprire i pagamenti degli importi dovuti al beneficiario, o che potrebbero divenire esigibili, in applicazione dei contratti derivati OTC coperti dalla garanzia e conclusi dal soggetto garantito se vi è inadempimento, come definito nella garanzia, o quando il soggetto garantito non ha effettuato alcun pagamento.
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Definizioni (Art. 1 Regolamento (UE) 2014/285) — Testo vigente | Portale Normativo