Art. 2

Disposizioni transitorie

In vigore dal 13 feb 2014
Disposizioni transitorie In conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri modificano o revocano, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti oli vegetali/olio di chiodi di garofano come sostanza attiva entro il 6 settembre 2014.
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