Art. 4

Disposizioni transitorie

In vigore dal 11 feb 2014
Disposizioni transitorie 1.   A decorrere dal 1 gennaio 2015 i costruttori rilasciano certificati di conformità conformi al presente regolamento. 2.   Ai fini della conformità all'allegato XX del regolamento (CE) n. 692/2008, i certificati rilasciati dopo la dimostrazione della conformità alla direttiva 80/1269/CEE e/o al regolamento UN/ECE n. 85 prima della data di entrata in vigore del presente regolamento restano validi fino al 31 agosto 2018. 3.   L'allegato IV del presente regolamento si applica a decorrere dalle date specificate nell'allegato I, appendice 9, tabella 1, riga C, del regolamento (UE) n. 582/2011.
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