Art. 1

In vigore dal 10 feb 2014
All’articolo 16, primo comma, del regolamento (UE) n. 36/2012 è aggiunta la lettera seguente: «i) destinati esclusivamente a pagamenti eseguiti, per conto della Repubblica araba siriana, da entità di proprietà dello Stato siriano o dalla Banca Centrale della Siria, indicate negli allegati II e II bis, a favore dell’OPCW per attività connesse alla missione di verifica dell’OPCW e alla distruzione delle armi chimiche siriane, in particolare pagamenti a favore del fondo fiduciario speciale dell’OPCW per quanto riguarda le attività connesse alla distruzione totale delle armi chimiche siriane al di fuori del territorio della Repubblica araba siriana».
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Art. 1 Regolamento (UE) 2014/124 — Testo vigente | Portale Normativo