Art. 1
In vigore dal 7 feb 2014
Alle domande di titoli di importazione presentate il 3 e 4 febbraio 2014, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, è applicato un coefficiente di attribuzione del 20,275606 %.
Per il mese di febbraio 2014 è sospeso il rilascio di titoli di importazione per i quantitativi richiesti a partire dal 5 febbraio 2014.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2014:123:oj#art-1