Art. 2

Misure transitorie

In vigore dal 7 feb 2014
Misure transitorie Gli articoli da 3 a 5 del regolamento (CE) n. 1981/2006 relativi ai contributi finanziari continuano ad applicarsi ai richiedenti cui è pervenuta la ricevuta della domanda di autorizzazione da parte dell’autorità nazionale competente a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.
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