Art. 3
Misure di transizione
In vigore dal 5 feb 2014
Misure di transizione
1. Le scorte esistenti dei prodotti di cui all’ possono continuare ad essere commercializzate ed utilizzate come additivi per mangimi fino al 26 agosto 2014.
2. Le premiscele prodotte con gli additivi di cui al paragrafo 1 possono continuare ad essere commercializzate ed utilizzate fino al 26 febbraio 2015.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi etichettati in conformità al regolamento (CE) n. 767/2009 fino al 26 agosto 2015 e prodotti con gli additivi di cui al paragrafo 1 o con le premiscele di cui al paragrafo 2 possono continuare a essere commercializzati ed utilizzati fino ad esaurimento delle scorte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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