Art. 32

Utilizzo corretto dei tachigrafi

In vigore dal 4 feb 2014
Utilizzo corretto dei tachigrafi 1.   Le imprese di trasporto e i conducenti provvedono al buon funzionamento e al buon uso dei tachigrafi digitali e delle carte del conducente. Le imprese di trasporto e i conducenti che utilizzano i tachigrafi analogici ne garantiscono il buon funzionamento, nonché il buon uso dei fogli di registrazione. 2.   I tachigrafi digitali non sono impostati in modo tale da selezionare automaticamente una specifica categoria di attività allo spegnimento del motore o dell’accensione del veicolo, a meno che il conducente mantenga la facoltà di selezionare manualmente l’idonea categoria di attività. 3.   È vietato falsificare, occultare o distruggere i dati registrati sul foglio di registrazione o registrati nel tachigrafo oppure sulla carta del conducente, nonché i documenti stampati prodotti dal tachigrafo. Sono altresì vietate le manomissioni del tachigrafo, del foglio di registrazione o della carta del conducente atte a falsificare i dati e/o i documenti stampati o a renderli inaccessibili o a distruggerli. Nel veicolo non deve essere presente alcun dispositivo che possa essere utilizzato a tal fine. 4.   I veicoli non sono muniti di più di un tachigrafo tranne ai fini dei test sul campo di cui all’. 5.   Gli Stati membri vietano la produzione, la distribuzione, la pubblicità e/o la vendita di dispositivi costruiti e/o intesi per la manomissione dei tachigrafi.
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