Art. 23

Ispezioni dei tachigrafi

In vigore dal 4 feb 2014
Ispezioni dei tachigrafi 1.   I tachigrafi sono sottoposti a ispezioni periodiche da parte delle officine autorizzate. Ispezioni periodiche sono condotte almeno ogni due anni. 2.   I controlli di cui al paragrafo 1 verificano almeno: — che il tachigrafo sia istallato correttamente ed idoneo al veicolo, — il corretto funzionamento del tachigrafo, — la presenza del marchio di omologazione sul tachigrafo, — la presenza della targhetta di montaggio, — l’integrità e l’efficacia di tutti i sigilli, — l’assenza di eventuali collegamenti del tachigrafo a dispositivi di manipolazione, — le dimensioni dei pneumatici e la circonferenza effettiva dei pneumatici. 3.   Le officine che conducono le ispezioni redigono una relazione sull’ispezione laddove debba essere posto rimedio a irregolarità di funzionamento del tachigrafo emerse a seguito di un’ispezione periodica o condotta su richiesta specifica dell’autorità nazionale competente. Essi tengono inoltre un elenco di tutte le relazioni redatte sulle ispezioni. 4.   Le relazioni sulle ispezioni sono conservate almeno per i due anni successivi alla loro stesura. Gli Stati membri decidono durante tale periodo se le relazioni sulle ispezioni devono essere trattenute o trasmesse all’autorità competente. Qualora conservi le relazioni sulle ispezioni, l’officina,le mette a disposizione insieme alle calibrature eseguite nel corso del periodo in questione su richiesta dell’autorità competente.
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