Art. 2

Misure transitorie

In vigore dal 30 gen 2014
Misure transitorie I preparati di cui all’allegato e i mangimi contenenti tali preparati, prodotti ed etichettati prima del 20 agosto 2014 in conformità della normativa applicabile prima del 20 febbraio 2014 possono continuare a essere commercializzati ed impiegati fino a esaurimento delle scorte.
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