Art. 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 1560/2003
In vigore dal 30 gen 2014
Modifiche del regolamento (CE) n. 1560/2003
Il regolamento (CE) n. 1560/2003 è così modificato:
1)
All’ è inserito il seguente paragrafo:
«2 bis La richiesta comporta altresì i dati forniti dal sistema di informazione visti (VIS), quando sia basata su un risultato positivo trasmesso dal VIS a norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), a seguito del confronto delle impronte digitali del richiedente protezione internazionale con le impronte rilevate in precedenza e trasmesse al VIS a norma dell’articolo 9 di detto regolamento e il risultato sia stato controllato a norma dell’articolo 21 dello stesso regolamento.
(*1) Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).»
"
2)
L’ è sostituito dal seguente:
«
Emissione di una richiesta di ripresa in carico
La richiesta di ripresa in carico è presentata a mezzo del modulo standard di cui all’allegato III del presente regolamento, che espone la natura e i motivi della richiesta e le disposizioni del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) su cui è basata.
La richiesta contiene inoltre, ove applicabile:
a)
copia di tutti gli elementi di prova e prove indiziarie da cui si desume la competenza ad esaminare la domanda di protezione internazionale dello Stato membro richiesto, corredati eventualmente di osservazioni su come siano stati assunti e sul valore probatorio ad essi attribuito dallo Stato richiedente con riferimento all’elenco delle prove e prove indiziarie di cui all’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 604/2013, di cui all’allegato II del presente regolamento;
b)
il risultato positivo, trasmesso dall’unità centrale di Eurodac a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2725/2000, del confronto delle impronte digitali del richiedente asilo con le impronte rilevate in precedenza e trasmesse all’unità centrale a norma dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento, risultato altresì controllato a norma dell’articolo 4, paragrafo 6, dello stesso regolamento.
(*2) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).»
"
3)
All’articolo 8 è inserito un nuovo paragrafo:
«3. Il modulo standard di cui all’allegato VI è utilizzato al fine di trasmettere allo Stato membro competente i dati essenziali per tutelare i diritti e le esigenze immediate della persona da trasferire. Tale modulo standard è considerato un preavviso ai sensi del paragrafo 2.»
4)
All’articolo 9 è inserito un nuovo paragrafo:
«1 bis) Qualora un trasferimento sia ritardato su richiesta dello Stato membro che provvede al trasferimento, quest’ultimo e gli Stati membri competenti devono riprendere i contatti al fine di consentire l’organizzazione di un nuovo trasferimento quanto prima possibile, conformemente all’articolo 8, e non oltre due settimane dal momento in cui le autorità vengono a conoscenza della cessazione delle circostanze che hanno causato il ritardo o il rinvio. In tal caso, prima che sia eseguito il trasferimento viene inviato un modulo standard aggiornato per il trasferimento dei dati prima di un trasferimento, di cui all’allegato VI.»
5)
All’articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2) Lo Stato membro che non può eseguire il trasferimento entro il normale termine di sei mesi dalla data di accettazione della richiesta di presa in carico o di ripresa in carico dell’interessato, o della decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo, per uno dei motivi di cui all’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 604/2013, ne informa lo Stato membro competente prima dello scadere del termine. In mancanza di ciò, la competenza per l’esame della domanda di protezione internazionale e le altre obbligazioni a norma del regolamento (UE) n. 604/2013 ricadono sullo Stato membro richiedente, in conformità dell’articolo 29, paragrafo 2, di detto regolamento.»
6)
All’articolo 11 è inserito un nuovo paragrafo:
«6) Qualora il richiedente si trovi nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trovano il figlio, fratello o genitore di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013, i due Stati membri si consultano reciprocamente e si scambiano informazioni al fine di appurare:
a)
i legami familiari comprovati tra il richiedente e il figlio, fratello o genitore;
b)
il vincolo di dipendenza tra il richiedente e il figlio, fratello o genitore;
c)
la capacità dell’interessato di occuparsi della persona a carico;
d)
se necessario, gli elementi di cui tener conto per valutare l’impossibilità di viaggiare per un periodo di tempo significativo.
Al fine di effettuare lo scambio di informazioni di cui al primo comma viene utilizzato il modulo standard che figura all’allegato VII del presente regolamento.
Lo Stato membro richiesto cerca di rispondere entro quattro settimane dal ricevimento della richiesta. Qualora risulti da prove convincenti che ulteriori indagini produrrebbero informazioni più utili, lo Stato membro richiesto comunica allo Stato membro richiedente che sono necessarie due settimane aggiuntive.
La richiesta di informazioni ai sensi del presente articolo è effettuata nel pieno rispetto dei termini di cui all’articolo 21, paragrafo 1, all’articolo 22, paragrafo 1, all’articolo 23, paragrafo 2, all’articolo 24, paragrafo 2, e all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013. Detto obbligo lascia impregiudicato l’articolo 34, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 604/2013.»
7)
All’articolo 12 sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«3) Allo scopo di agevolare l’azione appropriata per l’identificazione dei familiari, fratelli o parenti di un minore non accompagnato, lo Stato membro in cui il minore non accompagnato ha presentato una domanda di protezione internazionale, dopo aver svolto il colloquio personale ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 alla presenza del rappresentante di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del medesimo regolamento, cerca e/o tiene conto di qualsiasi informazione fornita al minore o proveniente da qualunque altra fonte attendibile che sia a conoscenza della situazione personale del minore o di un suo familiare, fratello o parente, o della rotta da essi seguita.
Le autorità che procedono a determinare lo Stato membro competente per l’esame della domanda di un minore non accompagnato coinvolgono il più possibile in tale processo i rappresentanti di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 604/2013.
4) Qualora nell’applicazione degli obblighi derivanti dall’articolo 8 del regolamento (UE) n. 604/2013 lo Stato membro che procede a determinare lo Stato membro competente per l’esame della domanda di un minore non accompagnato disponga di informazioni che rendono possibile iniziare l’identificazione e/o il reperimento di un suo familiare, fratello o parente, tale Stato membro consulta altri Stati membri, se opportuno, e scambia con loro informazioni, al fine di:
a)
identificare familiari, fratelli o parenti del minore non accompagnato presenti sul territorio degli Stati membri;
b)
accertare l’esistenza di legami familiari comprovati;
c)
valutare la capacità di un parente di occuparsi del minore non accompagnato, anche qualora familiari, fratelli o parenti del minore non accompagnato soggiornino in più Stati membri.
5) Qualora dallo scambio di informazioni di cui al paragrafo 4 risulti che più familiari, fratelli o parenti si trovano in un altro Stato membro o in altri Stati membri, lo Stato membro in cui si trova il minore non accompagnato collabora con lo Stato membro o gli Stati membri in questione per determinare quale sia la persona più appropriata a cui affidare il minore, e in particolare per appurare:
a)
la solidità dei legami familiari tra il minore e le diverse persone identificate sui territori degli Stati membri;
b)
la capacità e disponibilità degli interessati di occuparsi del minore;
c)
l’interesse superiore del minore in ciascun caso.
6) Al fine di effettuare lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 4 viene utilizzato il modulo uniforme che figura all’allegato VIII del presente regolamento.
Lo Stato membro richiesto si impegna per rispondere entro quattro settimane dal ricevimento della richiesta. Qualora risulti da prove convincenti che ulteriori indagini produrrebbero informazioni più utili, lo Stato membro richiesto comunica allo Stato membro richiedente che sono necessarie due settimane aggiuntive.
La richiesta di informazioni ai sensi del presente articolo è effettuata nel pieno rispetto dei termini di cui all’articolo 21, paragrafo 1, all’articolo 22, paragrafo 1, all’articolo 23, paragrafo 2, all’articolo 24, paragrafo 2, e all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013. Detto obbligo lascia impregiudicato l’articolo 34, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 604/2013.»
8)
All’articolo 15, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Per l’inoltro delle richieste e delle risposte, nonché per tutta la corrispondenza scritta fra Stati membri in vista dell’applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 è utilizzata la rete telematica “DubliNet” di cui al titolo II del presente regolamento.»
9)
È inserito un nuovo articolo 15 bis:
«Articolo 15 bis
Condizioni uniformi e modalità pratiche per lo scambio di dati sanitari prima di un trasferimento
Lo scambio di dati sanitari prima di un trasferimento e, in particolare, la trasmissione del certificato sanitario che figura nell’allegato IX avvengono unicamente tra le autorità notificate alla Commissione ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (UE) n. 604/2013 tramite “DubliNet”.
Lo Stato membro che esegue il trasferimento di un richiedente e lo Stato membro competente cercano di accordarsi, prima della trasmissione del certificato sanitario, sulla lingua da utilizzare per redigere il certificato stesso, tenendo conto delle circostanze e in particolare dell’eventuale necessità di azioni urgenti al momento dell’arrivo.»
10)
È inserito un nuovo articolo 16 bis:
«Articolo 16 bis
Opuscoli informativi per i richiedenti protezione internazionale
1) Nell’allegato X figura un opuscolo comune che informa tutti i richiedenti protezione internazionale sulle disposizioni del regolamento (UE) n. 604/2013 e sull’applicazione del regolamento (UE) n. 603/2013.
2) Nell’allegato XI figura un opuscolo specifico per i minori non accompagnati che chiedono protezione internazionale.
3) L’allegato XII contiene informazioni per i cittadini di paesi terzi e gli apolidi fermati in relazione all’attraversamento irregolare di una frontiera esterna.
4) L’allegato XIII contiene informazioni per i cittadini di paesi terzi e gli apolidi soggiornanti irregolarmente in uno Stato membro.»
11)
All’articolo 18, il paragrafo 2 è soppresso.
12)
All’articolo 19, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4) La trasmissione tra i punti nazionali d’accesso dei moduli di cui agli allegati I e III nonché della richiesta di informazioni di cui agli allegati V, VI, VII, VIII e IX è effettuata nel formato fornito dalla Commissione. La Commissione comunica agli Stati membri le norme tecniche richieste.»
13)
All’articolo 20, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1) Ogni trasmissione reca un numero di riferimento che consente di individuare senza ambiguità il caso cui si riferisce e lo Stato membro richiedente. Detto numero deve inoltre permettere di determinare se la trasmissione riguarda una richiesta di presa in carico (tipo 1), una richiesta di ripresa in carico (tipo 2), una richiesta di informazioni (tipo 3), uno scambio di informazioni sul figlio, fratello o genitore di un richiedente in caso di dipendenza (tipo 4), uno scambio di informazioni sul familiare, fratello o parente di un minore non accompagnato (tipo 5), la trasmissione di informazioni prima di un trasferimento (tipo 6) o la trasmissione del certificato sanitario comune (tipo 7)».
14)
All’articolo 20, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Quando una richiesta è fondata su dati forniti da Eurodac, è aggiunto il numero di riferimento Eurodac dello Stato membro richiesto.»
15)
All’articolo 21, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Se un punto nazionale d’accesso trasmette dei dati a un altro punto nazionale d’accesso il cui funzionamento è interrotto, il registro di trasmissione al livello dell’infrastruttura di comunicazione centrale fa fede della data e dell’ora di trasmissione. I termini fissati dal regolamento (UE) n. 604/2013 per l’invio di una richiesta o di una risposta non sono sospesi durante l’interruzione del funzionamento del punto nazionale d’accesso interessato.»
16)
Gli allegati sono sostituiti dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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