Art. 1

Elenchi di equipaggiamento minimo

In vigore dal 27 gen 2014
Il regolamento (UE) n. 965/2012 è così modificato: 1) L’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Elenchi di equipaggiamento minimo Gli elenchi di equipaggiamento minimo (“MEL”) approvati dallo Stato dell’operatore o del registro prima dell’applicazione del presente regolamento, si considerano approvati a norma del presente regolamento e possono continuare ad essere utilizzati dall’operatore. Dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, qualsiasi modifica dei MEL di cui al primo comma per i quali è istituita una lista degli equipaggiamenti minimi di riferimento (“MMEL”) nell’ambito di dati d'idoneità operativa, in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (*1), è effettuata in conformità alla norma ORO.MLR.105 dell’allegato III, sezione 2, del presente regolamento nel più breve tempo possibile e non oltre il 18 dicembre 2017 o due anni dopo che i dati d'idoneità operativa sono stati approvati, qualora quest’ultima data sia successiva. Qualsiasi modifica di una MEL di cui al primo comma, per la quale non è stata istituita una MMEL nell’ambito di dati d'idoneità operativa, continuerà a essere effettuata in conformità a quanto previsto dalla MMEL approvata dallo Stato dell’operatore o del registro, a seconda dei casi. (*1)   GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1.»;" 2) è inserito un nuovo articolo 9 bis: «Articolo 9 bis Addestramento dell’equipaggio di volo e di cabina Gli operatori assicurano che i membri dell’equipaggio di condotta e dell’equipaggio di cabina che sono già operativi e hanno completato l’addestramento in conformità ai capi FC e CC dell’allegato III che non include gli elementi obbligatori stabiliti nei relativi dati d'idoneità operativa, seguano una formazione che comprende tali elementi obbligatori entro il 18 dicembre 2017 o entro due anni a decorrere dall’approvazione dei dati d'idoneità operativa, qualora quest’ultima data sia successiva.»; 3) l’allegato III (PARTE-ORO) è modificato in conformità all’allegato I del presente regolamento. 4) L’allegato V (PARTE-SpA) è modificato in conformità all’allegato II del presente regolamento.
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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