Art. 1

Dati relativi all’idoneità operativa

In vigore dal 27 gen 2014
Il regolamento (UE) n. 748/2012 è modificato come segue: 1) l’articolo 3 è così modificato: a) al paragrafo 1), lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente: «i) la sua base di omologazione era costituita: — dalla base dell’omologazione JAA, per i prodotti omologati con le procedure JAA, secondo quanto definito nelle rispettive schede di navigabilità JAA, oppure — per gli altri prodotti, dalla base di omologazione conforme a quanto definito nella scheda di navigabilità del certificato di omologazione dello Stato di progettazione, quando lo Stato di progettazione era: — uno Stato membro, a meno che l’Agenzia, prendendo in considerazione in particolare modo le specifiche di certificazione utilizzate e l’esperienza di servizio, determini che tale base di omologazione non fornisca un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto dal regolamento (CE) n. 216/2008 e dal presente regolamento, oppure — uno Stato con cui uno Stato membro aveva concluso un accordo bilaterale di aeronavigabilità, o un accordo simile in virtù del quale tali prodotti sono stati omologati in base alle specifiche di certificazione dello Stato di progettazione, a meno che l’Agenzia non determini che tali specifiche di certificazione o l’esperienza di servizio o il sistema di sicurezza di tale Stato di progettazione non forniscano un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto dal regolamento (CE) n. 216/2008 e dal presente regolamento. L’Agenzia effettuerà una prima valutazione delle implicazioni delle disposizioni di cui al secondo trattino al fine di fornire un parere alla Commissione, compresi eventuali emendamenti al presente regolamento;» b) al paragrafo 2, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti: «c) in deroga al punto 21.A.17 A dell’allegato I (Parte 21), la base di omologazione è quella stabilita dalle JAA o, eventualmente, dallo Stato membro alla data di richiesta dell’approvazione; d) le verifiche di conformità effettuate secondo le procedure JAA o di uno Stato membro si considerano effettuate dall’Agenzia al fine di conformarsi al punto 21.A.20, lettere a) e d), dell’allegato I (Parte 21).»; 2) l’articolo 5 è soppresso; 3) è inserito il seguente articolo 7 bis: «Articolo 7 bis Dati relativi all’idoneità operativa 1.   Il titolare di un certificato di omologazione di aeromobile rilasciato prima del 17 febbraio 2014 che intenda consegnare un nuovo aeromobile a un operatore UE a partire dal 17 febbraio 2014 deve ottenere l’approvazione in conformità al punto 21.A.21, lettera e), dell’allegato I (Parte 21), tranne per quanto riguarda il programma minimo di formazione per l’abilitazione al tipo del personale autorizzato a certificare la manutenzione e per quanto riguarda i dati fonte di convalida dell’aeromobile diretti a giustificare la qualificazione oggettiva di simulatore(i). L’approvazione deve essere ottenuta entro il 18 dicembre 2015 o prima che l’aeromobile sia operato da un esercente UE, qualora quest’ultima data sia successiva. I dati di idoneità operativa possono essere limitati al modello oggetto della consegna. 2.   Il richiedente un certificato di omologazione del tipo di un aeromobile per il quale la domanda è stata introdotta prima del 17 febbraio 2014 e per il quale un certificato di omologazione del tipo non sia stato rilasciato prima del 17 febbraio 2014 deve ottenere l’approvazione in conformità al punto 21.A.21, lettera e), dell’allegato I (Parte 21), tranne per quanto riguarda il programma minimo di formazione per l’abilitazione al tipo del personale autorizzato a certificare la manutenzione e per quanto riguarda i dati fonte di convalida dell’aeromobile diretti a giustificare la qualificazione oggettiva di simulatore(i). L’approvazione deve essere ottenuta entro il 18 dicembre 2015 o prima che l’aeromobile sia operato da un esercente UE, qualora quest’ultima data sia successiva. Gli accertamenti di conformità compiuti dalle autorità nell’ambito delle procedure del comitato di valutazione operativo condotte sotto la responsabilità delle JAA o dell’Agenzia prima dell’entrata in vigore del presente regolamento sono accettati dall’Agenzia senza ulteriori verifiche. 3.   Le relazioni del comitato di valutazione operativa e le liste degli equipaggiamenti minimi di riferimento pubblicate in conformità alle procedure JAA o dall’Agenzia prima dell’entrata in vigore del presente regolamento sono considerate costituire i dati di idoneità operativa approvati in conformità al punto 21.A.21, lettera e), dell’allegato I (Parte 21) e sono incluse nel relativo certificato di omologazione del tipo. Entro il 18 giugno 2014 i pertinenti titolari di certificati di omologazione propongono all’Agenzia una suddivisione dei dati di idoneità operativa in dati obbligatori e dati non obbligatori. 4.   I titolari di un certificato di omologazione del tipo che include dati di idoneità operativa devono ottenere l’approvazione di un ampliamento della portata della loro approvazione DOA («Design Organisation approval») o di procedure alternative all’approvazione DOA, a seconda dei casi, al fine di includere aspetti di idoneità operativa entro il 18 dicembre 2015.»; 4) l’allegato I (Parte 21) è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.
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