Art. 1
In vigore dal 24 gen 2014
1. Le domande di titoli di importazione per il riso nell’ambito dei contingenti recanti il numero d’ordine 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 20134, danno luogo al rilascio di titoli per il quantitativo richiesto, previa applicazione del coefficiente di attribuzione fissato nell’allegato del presente regolamento.
2. Il quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo contingentale successivo nell’ambito dei contingenti recanti il numero d’ordine 09.4127 – 09.4128 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 è fissato nell’allegato del presente regolamento.
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