Art. 41
Divieti
In vigore dal 20 gen 2014
Divieti
1. Alle navi di paesi terzi sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle seguenti specie:
a)
squalo elefante (Cetorhinus maximus) e pescecane (Carcharodon carcharias) nelle acque dell'Unione;
b)
squadro (Squatina squatina) nelle acque dell'Unione;
c)
complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;
d)
razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI, IX e X e razza bianca (Raja alba) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X;
e)
smeriglio (Lamna nasus) nelle acque dell'Unione;
f)
pesci violino (Rhinobatidae) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII;
g)
manta gigante (Manta birostris) nelle acque dell'Unione.
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.
Storico versioni
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