Art. 30

Pesca pelagica - TAC

In vigore dal 20 gen 2014
Pesca pelagica - TAC 1.   Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009, come specificato nell', possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato IJ. 2.   Le possibilità di pesca stabilite nell'allegato IJ possono essere utilizzate solo a condizione che gli Stati membri, entro il quinto giorno del mese successivo, trasmettano alla Commissione, perché lo comunichi al segretariato della SPRFMO, l'elenco delle navi dedite alla pesca attiva o impegnate in trasbordi nella zona della convenzione, le registrazioni del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS), le dichiarazioni di cattura mensili e, se disponibili, i dati relativi agli scali in porto.
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Pesca pelagica - TAC (Art. 30 Regolamento (UE) 2014/43) — Testo vigente | Portale Normativo