Art. 23
Squali
In vigore dal 20 gen 2014
Squali
1. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (Alopias superciliosus).
2. È vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere Alopias.
3. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di pesci martello della famiglia Sphyrnidae (ad eccezione dello Sphyrna tiburo) nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.
4. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.
5. È vietato conservare a bordo squali seta (Carcharhinus falciformis) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.
Storico versioni
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