Art. 1
In vigore dal 20 gen 2014
Il regolamento (UE) n. 267/2012 è così modificato:
1)
all'articolo 11 sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4:
"3. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera c), è sospeso per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato XI.
4. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera d, è sospeso nella misura in cui riguarda la fornitura di assicurazione e riassicurazione connesse all'importazione, all'acquisto o al trasporto dei prodotti elencati nell'allegato XI.";
2)
All’articolo 13 è aggiunto il seguente paragrafo 3:
"3. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), sono sospesi.";
3)
all’articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo 3:
"3. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), sono sospesi per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato XII.";
4)
è inserito il seguente articolo 28 ter:
"Articolo 28 ter
1. In deroga all'articolo 23, paragrafi 2 e 3, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che determinate risorse economiche siano sbloccate o che fondi o risorse economiche siano messi, direttamente o indirettamente, a disposizione del ministero del Petrolio, che figura nell'elenco dell'allegato IX, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono necessari per l'esecuzione di contratti di importazione o acquisto di prodotti petrolchimici elencati nell'allegato V originari dell'Iran o importati dall'Iran.
2. Entro quattro settimane, gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.";
5)
l'articolo 30 è così modificato:
a)
al paragrafo 3, lettera a):
i)
il riferimento a "100 000 EUR" è sostituito da "1 000 000 EUR";
ii)
il riferimento a "40 000 EUR" è sostituito da "400 000 EUR";
b)
al paragrafo 3, lettera b),
i)
il riferimento a "100 000 EUR" è sostituito da "1 000 000 EUR";
ii)
il riferimento a "40 000 EUR" è sostituito da "400 000 EUR";
c)
al paragrafo 3, lettera c), il riferimento a "10 000 EUR" è sostituito da "100 000 EUR";
(6)
l'articolo 30 bis è così modificato:
a)
al paragrafo 1, lettera b), il riferimento a “40 000 EUR” è sostituito da "400 000 EUR";
b)
al paragrafo 1, lettera c), il riferimento a “40 000 EUR” è sostituito da "400 000 EUR";
7)
all’articolo 37 ter è aggiunto il seguente paragrafo 3:
"3. Il divieto di cui al paragrafo 1 è sospeso.";
8)
all'articolo 45, lettera b), le parole "modifica gli allegati III, IV, IV A, V, VI, VI A, VI B, VII, VII A, VII B e X" sono sostituite dalle parole "modifica gli allegati III, IV, IV A, V, VI, VI A, VI B, VII, VII A, VII B, X, XI e XII";
9)
gli allegati I e II del presente regolamento sono aggiunti, rispettivamente, come allegati XI e XII.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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