Art. 1

In vigore dal 20 gen 2014
Il regolamento (UE) n. 267/2012 è così modificato: 1) all'articolo 11 sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4: "3.   Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera c), è sospeso per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato XI. 4.   Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera d, è sospeso nella misura in cui riguarda la fornitura di assicurazione e riassicurazione connesse all'importazione, all'acquisto o al trasporto dei prodotti elencati nell'allegato XI."; 2) All’articolo 13 è aggiunto il seguente paragrafo 3: "3.   I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), sono sospesi."; 3) all’articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo 3: "3.   I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), sono sospesi per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato XII."; 4) è inserito il seguente articolo 28 ter: "Articolo 28 ter 1.   In deroga all'articolo 23, paragrafi 2 e 3, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che determinate risorse economiche siano sbloccate o che fondi o risorse economiche siano messi, direttamente o indirettamente, a disposizione del ministero del Petrolio, che figura nell'elenco dell'allegato IX, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono necessari per l'esecuzione di contratti di importazione o acquisto di prodotti petrolchimici elencati nell'allegato V originari dell'Iran o importati dall'Iran. 2.   Entro quattro settimane, gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo."; 5) l'articolo 30 è così modificato: a) al paragrafo 3, lettera a): i) il riferimento a "100 000 EUR" è sostituito da "1 000 000 EUR"; ii) il riferimento a "40 000 EUR" è sostituito da "400 000 EUR"; b) al paragrafo 3, lettera b), i) il riferimento a "100 000 EUR" è sostituito da "1 000 000 EUR"; ii) il riferimento a "40 000 EUR" è sostituito da "400 000 EUR"; c) al paragrafo 3, lettera c), il riferimento a "10 000 EUR" è sostituito da "100 000 EUR"; (6) l'articolo 30 bis è così modificato: a) al paragrafo 1, lettera b), il riferimento a “40 000 EUR” è sostituito da "400 000 EUR"; b) al paragrafo 1, lettera c), il riferimento a “40 000 EUR” è sostituito da "400 000 EUR"; 7) all’articolo 37 ter è aggiunto il seguente paragrafo 3: "3.   Il divieto di cui al paragrafo 1 è sospeso."; 8) all'articolo 45, lettera b), le parole "modifica gli allegati III, IV, IV A, V, VI, VI A, VI B, VII, VII A, VII B e X" sono sostituite dalle parole "modifica gli allegati III, IV, IV A, V, VI, VI A, VI B, VII, VII A, VII B, X, XI e XII"; 9) gli allegati I e II del presente regolamento sono aggiunti, rispettivamente, come allegati XI e XII.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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