Art. 4
Valutazione di conformità
In vigore dal 14 gen 2014
Valutazione di conformità
1. Le procedure applicabili alla valutazione di conformità di cui all’ della direttiva 2009/125/CE sono il sistema di controllo interno della progettazione di cui all’allegato IV della stessa direttiva o il sistema di gestione di cui all’allegato V della stessa direttiva.
2. Ai fini della valutazione di conformità di cui all’ della direttiva 2009/125/CE, il fascicolo tecnico comprende una copia dei calcoli di cui all’allegato II del presente regolamento.
3. Quando le informazioni incluse nella documentazione tecnica di un determinato modello sono state ottenute tramite calcoli basati sulla progettazione o estrapolati da altri apparecchi equivalenti, o in entrambi i modi, detta documentazione deve contenere i dettagli relativi a tali calcoli o estrapolazioni, o entrambi, e alle prove svolte dal fabbricante per verificare l’accuratezza dei calcoli. In questi casi, il fascicolo tecnico include anche un elenco di tutti gli altri modelli equivalenti per i quali le informazioni incluse nella documentazione tecnica sono state ottenute sulle stesse basi.
4. Se il fabbricante o l’importatore immette sul mercato modelli equivalenti, acclude una lista di tutti gli altri modelli equivalenti.
Storico versioni
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