Art. 3

Definizioni

In vigore dal 10 gen 2014
Definizioni Ai fini del presente regolamento s'intende per: a)   «CGPM»: Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo; b)   «Mar Nero»: sottozona geografica 29 come stabilito nell’allegato 1 del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e nella risoluzione CGPM/33/2009/2; c)   «peschereccio UE»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell’Unione; d)   «totale ammissibile di catture (TAC)»: il quantitativo che può essere prelevato annualmente da ogni stock; e)   «contingente»: la quota del TAC assegnata all’Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:24:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo