Art. 3
Definizioni
In vigore dal 10 gen 2014
Definizioni
Ai fini del presente regolamento s'intende per:
a) «CGPM»: Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo;
b) «Mar Nero»: sottozona geografica 29 come stabilito nell’allegato 1 del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e nella risoluzione CGPM/33/2009/2;
c) «peschereccio UE»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell’Unione;
d) «totale ammissibile di catture (TAC)»: il quantitativo che può essere prelevato annualmente da ogni stock;
e) «contingente»: la quota del TAC assegnata all’Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2014:24:oj#art-3