Art. 22

Procedure e scadenze per l’accertamento di un evento attivatore verificatosi ai fini dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 575/2013

In vigore dal 7 gen 2014
Procedure e scadenze per l’accertamento di un evento attivatore verificatosi ai fini dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 575/2013 1.   Se l’ente ha stabilito che il coefficiente di capitale primario di classe 1 è sceso al di sotto del livello che attiva la conversione o la svalutazione dello strumento a livello di applicazione dei requisiti di cui alla parte uno, titolo II, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’organo di amministrazione o qualsiasi altro organo competente dell’ente accerta senza indugio l’evento attivatore, e vi è l’obbligo irrevocabile di svalutazione o conversione dello strumento. 2.   L’importo da svalutare o convertire si determina prima possibile, al massimo entro un mese dall’accertamento dell’evento attivatore a norma del paragrafo 1. 3.   L’autorità competente può richiedere che il periodo massimo di un mese di cui al paragrafo 2 venga ridotto qualora consideri che vi sia sufficiente certezza sull’importo da convertire o svalutare o qualora ritenga necessario procedere all’immediata conversione o svalutazione. 4.   Qualora si richieda una revisione indipendente dell’importo da svalutare o convertire, conformemente alle disposizioni che regolano lo strumento aggiuntivo di classe 1, o qualora l’autorità competente richieda una revisione indipendente per determinare l’importo da svalutare o convertire, l’organo di amministrazione o qualsiasi altro organo competente dell’ente accerta che questo avvenga immediatamente. La revisione indipendente è portata a termine quanto prima, senza creare impedimenti all’ente in relazione alla svalutazione o alla conversione dello strumento aggiuntivo di classe 1 e al rispetto dei requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3.
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Procedure e scadenze per l’accertamento di un evento attivatore verificatosi ai fini dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 575/2013 (Art. 22 Regolamento (UE) 2014/241) — Testo vigente | Portale Normativo