Art. 11
Norme che disciplinano la procedura del comitato di sorveglianza
In vigore dal 7 gen 2014
Norme che disciplinano la procedura del comitato di sorveglianza
Nel formulare le norme che disciplinano la procedura, i comitati di sorveglianza devono tenere conto dei seguenti elementi:
a)
i diritti di voto dei membri;
b)
il preavviso da dare per le riunioni e la trasmissione dei documenti che, come regola generale, non può essere inferiore a 10 giorni lavorativi;
c)
le modalità di pubblicazione e accessibilità dei documenti preparatori presentati al comitato di sorveglianza;
d)
la procedura di adozione, pubblicazione e accessibilità dei verbali;
e)
le modalità di istituzione dei gruppi di lavoro e relative alle loro attività nell’ambito dei comitati di sorveglianza;
f)
le disposizioni sul conflitto di interessi per i partner coinvolti nella sorveglianza, nella valutazione e negli inviti a presentare proposte;
g)
le condizioni, i principi e le modalità che regolamentano i rimborsi, le opportunità di sviluppo delle capacità e il ricorso all’assistenza tecnica.
Storico versioni
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