Art. 11

Norme che disciplinano la procedura del comitato di sorveglianza

In vigore dal 7 gen 2014
Norme che disciplinano la procedura del comitato di sorveglianza Nel formulare le norme che disciplinano la procedura, i comitati di sorveglianza devono tenere conto dei seguenti elementi: a) i diritti di voto dei membri; b) il preavviso da dare per le riunioni e la trasmissione dei documenti che, come regola generale, non può essere inferiore a 10 giorni lavorativi; c) le modalità di pubblicazione e accessibilità dei documenti preparatori presentati al comitato di sorveglianza; d) la procedura di adozione, pubblicazione e accessibilità dei verbali; e) le modalità di istituzione dei gruppi di lavoro e relative alle loro attività nell’ambito dei comitati di sorveglianza; f) le disposizioni sul conflitto di interessi per i partner coinvolti nella sorveglianza, nella valutazione e negli inviti a presentare proposte; g) le condizioni, i principi e le modalità che regolamentano i rimborsi, le opportunità di sviluppo delle capacità e il ricorso all’assistenza tecnica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2014:240:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Norme che disciplinano la procedura del comitato di sorveglianza (Art. 11 Regolamento (UE) 2014/240) — Testo vigente | Portale Normativo