Art. 2
Riconciliazione completa degli elementi di fondi propri con il bilancio sottoposto a revisione contabile
In vigore dal 20 dic 2013
Riconciliazione completa degli elementi di fondi propri con il bilancio sottoposto a revisione contabile
Per rispettare gli obblighi di informativa sulla riconciliazione completa degli elementi dei fondi propri con il bilancio sottoposto a revisione contabile, ai sensi dell’articolo 437, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti applicano la metodologia di cui all’allegato I e pubblicano le informazioni sulla riconciliazione dello stato patrimoniale risultanti dall’applicazione della metodologia.
Storico versioni
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