Art. 2
In vigore dal 19 dic 2013
1. I titoli d’esportazione sono validi novanta giorni dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008.
2. Le domande di titoli e i titoli stessi recano nella casella 15 la designazione del prodotto e nella casella 16 il relativo codice di dodici cifre della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione.
3. Le categorie di prodotti di cui all’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 376/2008 nonché gli importi della cauzione per i titoli d’esportazione sono indicati nell’allegato I del presente regolamento.
4. Le domande di titoli e i titoli stessi recano nella casella 20 almeno una delle diciture elencate nell’allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2013:1373:oj#art-2