Art. 1
Campo di applicazione
In vigore dal 18 dic 2013
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione dei seguenti aiuti:
a)
aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;
b)
aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, cioè aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
c)
aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione.
2. Se un’impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori e attività si applica il suddetto regolamento, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi a norma dello stesso regolamento.
3. Se un’impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della pesca e dell’acquacoltura, agli aiuti concessi in relazione a quest’ultimo settore si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 875/2007, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi in conformità dello stesso regolamento.
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