Art. 2
In vigore dal 17 dic 2013
1. La Commissione può in qualsiasi momento procedere al riesame delle sospensioni per i prodotti elencati nell'allegato I nei seguenti casi:
a)
di propria iniziativa;
b)
su richiesta degli Stati membri.
2. La Commissione procede al riesame delle sospensioni nell'anno stabilito nell'allegato I.
Storico versioni
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