Art. 8
Bilancio
In vigore dal 17 dic 2013
Bilancio
1. La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma per il periodo 2014-2020 è fissata a 377 604 000 EUR.
2. La dotazione finanziaria del programma può coprire anche costi relativi ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione, necessarie alla gestione del programma e alla valutazione del conseguimento dei suoi obiettivi. La dotazione finanziaria può coprire le spese relative agli studi, alle riunioni di esperti e alle azioni di informazione e comunicazione necessari, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento, nonché le spese legate a reti della tecnologia dell'informazione destinate all’elaborazione e allo scambio delle informazioni e ad altra assistenza tecnica e amministrativa necessaria per la gestione del programma da parte della Commissione.
3. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, entro i limiti stabiliti dal quadro finanziario pluriennale istituito dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (17).
4. Nell'ambito della dotazione finanziaria del programma, gli importi sono assegnati a ciascun obiettivo specifico secondo le percentuali indicate nell'allegato.
5. La Commissione non si discosta di più di 5 punti percentuali dalla dotazione finanziaria, quale stabilita nell'allegato, assegnata a ciascun obiettivo specifico. Qualora il superamento di detto limite si rendesse necessario, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per modificare ciascuna delle cifre in allegato di oltre 5 e fino a 10 punti percentuali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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