Art. 2

Valore aggiunto europeo

In vigore dal 17 dic 2013
Valore aggiunto europeo 1.   Il programma finanzia azioni con un valore aggiunto europeo che contribuiscono all'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia. A tal fine la Commissione assicura che le azioni selezionate ai fini del finanziamento siano destinate a produrre risultati con un valore aggiunto europeo. 2.   Il valore aggiunto europeo delle azioni, compreso quello delle azioni su piccola scala e nazionali, è valutato sulla base di criteri quali il loro contributo all'applicazione coerente ed uniforme del diritto dell'Unione e alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui diritti che ne derivano, la loro capacità di sviluppare la fiducia reciproca tra gli Stati membri e di migliorare la cooperazione transfrontaliera, il loro impatto transnazionale, il loro contributo all'elaborazione e alla diffusione di migliori prassi o il loro potenziale di creare strumenti e soluzioni pratici per affrontare sfide a livello transfrontaliero o dell'Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1382:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo