Art. 12

Complementarità

In vigore dal 17 dic 2013
Complementarità 1.   La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, assicura la coerenza complessiva, la complementarità e le sinergie con altri strumenti dell’Unione, tra cui il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza, lo strumento per il sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, quale parte del Fondo Sicurezza interna, il programma Salute per la crescita, il programma Erasmus+, il programma quadro “Orizzonte 2020” e lo strumento di assistenza preadesione. 2.   La Commissione assicura altresì la coerenza complessiva, la complementarità e le sinergie con i lavori degli organi, organismi e servizi dell'Unione che operano nei settori interessati dagli obiettivi del programma, come Eurojust, istituito dalla decisione 2002/187/GAI del Consiglio (18) e l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), istituito dal regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (19). 3.   Le risorse del programma possono essere messe in comune con quelle di altri strumenti dell'Unione, in particolare il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza, per realizzare azioni che rispondano agli obiettivi di entrambi i programmi. Un’azione per la quale sono state stanziate risorse del programma può ottenere la concessione di fondi anche dal programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza, a condizione che il finanziamento non copra le stesse voci di spesa.
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