Art. 1

In vigore dal 17 dic 2013
Il regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato: 1) all’articolo 25 sexies, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   La percentuale massima di novellame non biologico introdotto nell’allevamento è pari all’80 % entro il 31 dicembre 2011, al 50 % entro il 31 dicembre 2014 e allo 0 % entro il 31 dicembre 2015.»; 2) all’articolo 25 sexdecies, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Tuttavia, la percentuale massima di seme di molluschi bivalvi proveniente da incubatoi non biologici che può essere introdotta nelle unità di produzione biologica è pari all’80 % entro il 31 dicembre 2011, al 50 % entro il 31 dicembre 2014 e allo 0 % entro il 31 dicembre 2015.»
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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