Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 17 dic 2013
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica alle domande presentate dagli Stati membri per contributi finanziari a valere sul FEG a favore di azioni indirizzate a:
a)
dei lavoratori collocati in esubero e dei lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, dimostrate in particolare da un sostanziale aumento delle importazioni nell'Unione, da un cambiamento radicale del commercio di beni e servizi nell'Unione, da un rapido declino della quota di mercato dell'Unione in un determinato settore o da una delocalizzazione di attività verso paesi terzi, a condizione che tali esuberi abbiano un impatto negativo di rilievo sull'economia locale, regionale o nazionale;
b)
dei lavoratori collocati in esubero e dei lavoratori autonomi la cui attività sia cessata a causa del persistere della crisi finanziaria ed economica globale affrontata nel regolamento (CE) n. 546/2009 oppure a causa di una nuova crisi finanziaria ed economica globale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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