Art. 70

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

In vigore dal 17 dic 2013
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie riguardanti: a) le procedure per la concessione delle autorizzazioni; b) i documenti che devono essere conservati dagli Stati membri e le comunicazioni che devono essere trasmesse alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1308:oj#art-70

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame (Art. 70 Regolamento (UE) 2013/1308) — Testo vigente | Portale Normativo