Art. 56

Poteri delegati

In vigore dal 17 dic 2013
Poteri delegati 1.   Per garantire un uso efficace ed efficiente delle risorse finanziarie dell'Unione a favore dell'apicoltura, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardanti: a) l'esigenza di evitare doppi finanziamenti in base ai programmi degli Stati membri a favore dell'apicoltura e ai programmi di sviluppo rurale; b) la base per l'assegnazione del contributo finanziario dell'Unione a ciascuno Stato membro partecipante, costituita tra l'altro dal numero totale di alveari nell'Unione. 2.   Per assicurare che il regime di aiuto dell'Unione sia adeguato agli sviluppi più recenti e che le misure contemplate siano efficaci nel conseguire un miglioramento delle condizioni generali della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' intesi ad aggiornare l'elenco di misure di cui all', paragrafo 4, che possono essere inserite nei programmi per l'apicoltura degli Stati membri, aggiungendo altre misure o adeguando tali misure senza sopprimerne alcuna. Tale aggiornamento dell'elenco di misure non interessa i programmi nazionali adottati prima dell'entrata in vigore dell'atto delegato.
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Poteri delegati (Art. 56 Regolamento (UE) 2013/1308) — Testo vigente | Portale Normativo