Art. 171

Trattative contrattuali per taluni seminativi

In vigore dal 17 dic 2013
Trattative contrattuali per taluni seminativi 1.   Un'organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell', paragrafo 1, che persegue uno o più degli obiettivi di concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti e ottimizzare i costi di produzione, può negoziare a nome degli aderenti, per la totalità o parte della loro produzione aggregata, contratti per la distribuzione di uno o più di uno dei prodotti seguenti non destinati alla semina e nel caso dell'orzo non destinato alla produzione di malto (40): a) frumento (grano) tenero, di cui al codice NC ex 1001 99 00 ; b) orzo, di cui al codice NC ex 1003 90 00 ; c) mais, di cui al codice NC 1005 90 00 ; d) segala, di cui al codice NC 1002 90 00 ; e) frumento (grano) duro, di cui al codice NC 1001 19 00 ; f) avena, di cui al codice NC 1004 90 00 ; g) triticale, di cui al codice NC ex 1008 60 00 ; h) colza, di cui al codice NC ex 1205 ; i) semi di girasole, di cui al codice NC ex 1206 00 ; j) soia, di cui al codice NC 1201 90 00 ; k) fave e favette, di cui ai codici NC ex 0708 e ex 0713 ; l) piselli da foraggio, di cui ai codici NC ex 0708 e ex 0713 . Un'organizzazione di produttori consegue gli obiettivi di cui al presente paragrafo a condizione che il perseguimento di tali obiettivi conduca all'integrazione delle attività e che sia probabile che tale integrazione generi significativi guadagni in termini di efficienza cosicché l'insieme delle attività dell'organizzazione di produttori contribuisca al conseguimento degli obiettivi dell' TFUE. Ciò potrebbe essere realizzato a condizione che: a) l'organizzazione di produttori svolga almeno una delle seguenti attività: i) distribuzione comune, compresa una piattaforma di vendita comune o il trasporto comune; ii) promozione comune; iii) organizzazione comune del controllo di qualità; iv) uso comune delle attrezzature o degli impianti per lo stoccaggio; v) appalti comuni dei mezzi di produzione; b) dette attività sono significative per il quantitativo di prodotto in questione e il costo di produzione e immissione del prodotto sul mercato. 2.   Le trattative condotte dall'organizzazione di produttori riconosciuta possono avere luogo: a) indipendentemente dal fatto che ci sia o no trasferimento di proprietà dai produttori all'organizzazione di produttori; b) indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione aggregata di tutti gli aderenti o solo di alcuni di essi; c) purché per ciascuno dei prodotti di cui al paragrafo 1 e per una specifica organizzazione di produttori il quantitativo di produzione oggetto di tali trattative prodotto in un particolare Stato membro non sia superiore al 15 % della produzione nazionale totale di detto prodotto nello Stato membro interessato; d) purché, per il quantitativo di prodotti oggetto di dette trattative, l'organizzazione di produttori concentri l'offerta e immetta sul mercato il prodotto dei suoi aderenti; e) purché i produttori interessati non siano membri di un'altra organizzazione di produttori che negozia ugualmente contratti di questo tipo a loro nome; f) purché il prodotto in questione non sia interessato da un obbligo, derivante dall'affiliazione di un produttore a una cooperativa che non aderisca essa stessa all'organizzazione di produttori in questione, in termini di distribuzione in conformità delle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o delle regole e delle decisioni stabilite o derivate da tali statuti e g) purché l'organizzazione di produttori informi le competenti autorità dello Stato membro in cui opera circa il quantitativo della produzione per ciascun prodotto oggetto di tali trattative. 3.   Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori comprendono anche le associazioni di tali organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell', paragrafo 1. 4.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, lettera c), la Commissione pubblica, per i prodotti di cui al paragrafo 1, nei modi che ritiene appropriati, il quantitativo di produzione negli Stati membri. 5.   In deroga al paragrafo 2, lettera c), anche se non sono superate le soglie ivi stabilite, l'autorità garante della concorrenza di cui al secondo comma del presente paragrafo può decidere, in singoli casi, che una particolare trattativa da parte dell'organizzazione di produttori debba essere riaperta o non debba affatto avere luogo se detta autorità lo ritiene necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o se ritiene che il prodotto oggetto delle trattative formi parte di un mercato separato in virtù delle peculiarità del prodotto o dell'uso cui è destinato e che detta trattativa collettiva riguardi più del 15 % della produzione nazionale di detto mercato, oppure se ritiene che siano compromessi gli obiettivi di cui all’ TFUE. Per trattative riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma è presa dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all', paragrafo 2 o paragrafo 3. Negli altri casi tale decisione è presa dall'autorità nazionale garante della concorrenza dello Stato membro oggetto delle trattative. Le decisioni di cui al presente paragrafo non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate. Ai fini del presente articolo si applica la definizione di "autorità nazionale garante della concorrenza" di cui all', paragrafo 7, lettera a). 6.   Gli Stati membri in cui si svolgono le trattative a norma del presente articolo notificano alla Commissione l'applicazione del paragrafo 2, lettera g), e del paragrafo 5.
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Trattative contrattuali per taluni seminativi (Art. 171 Regolamento (UE) 2013/1308) — Testo vigente | Portale Normativo